(massima n. 1)
In tema di revoca delle misure cautelari, il «fatto nuovo» ovvero l'«elemento nuovo» idoneo a superare il c.d. giudicato cautelare già formatosi non può consistere nella semplice circostanza di una diversa e più favorevole valutazione delle stesse emergenze di causa effettuata in un altro procedimento cautelare nei confronti di diverso indagato o imputato. Ogni procedimento cautelare, infatti, è del tutto autonomo rispetto agli altri procedimenti incidentali de libertate, ancorché innestati nel medesimo processo, e la frammentazione che ne deriva implica, per il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione complessiva della vicenda e sono inidonee ad influenzarsi reciprocamente. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che nell'istanza di revoca non erano stati allegati elementi nuovi e diversi da quelli già posti a base di precedente provvedimento sul quale si era formato il giudicato cautelare, bensì era stata esclusivamente dedotta la circostanza di una diversa valutazione degli stessi elementi effettuata in separato procedimento de libertate relativo a coimputato in analoga posizione, ha ritenuto legittimo il rigetto dell'istanza medesima).