(massima n. 1)
In caso d'aggravamento delle esigenze cautelari a norma dell'art. 299, comma quarto, c.p.p., la sostituzione della misura applicata con altra pił grave ovvero l'applicazione con modalitą pił gravose non obbliga il giudice a procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.. (Fattispecie d'aggravamento di misura cautelare disposta dal giudice d'Appello).