(massima n. 1)
Poiché, ai fini del rinvio a giudizio, pur nella attuale formulazione dell'art. 425 c.p.p., quale determinatasi a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 della L. 8 aprile 1993, n. 105, non è richiesta la gravità degli indizi a carico, richiesta invece, ai fini della applicazione di misure cautelari personali, dall'art. 273, comma 1, c.p.p., ne deriva che è possibile, anche successivamente al rinvio a giudizio, in presenza di fatti nuovi, rimettere in discussione, ai sensi dell'art. 299, comma 1, c.p.p., la gravità del quadro indiziario a suo tempo posto a base della misura cautelare cui l'imputato è stato sottoposto.