(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, quando sia intervenuta una decisione di riesame sull'ordinanza applicativa della misura, chi propone l'istanza di revoca ha l'onere di indicare il fatto nuovo sopraggiunto ovvero originario, ma non oggetto già di decisione né esplicita né implicita, su cui fonda la richiesta di revoca. Ne consegue che l'istante non può dolersi se il giudice per le indagini preliminari si sia limitato a decidere soltanto sul fatto addotto nella richiesta di revoca.