(massima n. 1)
La decisione del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, anche dalla natura del provvedimento impugnato, del tutto autonomo rispetto a quello impositivo della misura stessa. Ne consegue che in tale sede il tribunale non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, (specialmente quando queste siano già state verificate con la procedura di cui all'art. 309 c.p.p.), bensì soltanto a controllare — salvo l'applicabilità dell'art. 299, comma 1, c.p.p. — che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari.