(massima n. 1)
In caso di ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di pił soggetti, costituisce fatto nuovo sopravvenuto, del quale il giudice deve tenere conto ai fini della decisione sulla richiesta di revoca avanzata da taluno di costoro, ai sensi dell'art. 299, comma primo, c.p.p., quello consistente non nell'intervenuto annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di quella stessa ordinanza nei confronti di altri, ma nella pronuncia successivamente adottata dal giudice di rinvio, con la quale, nei confronti di questi ultimi, la misura sia stata effettivamente revocata.