(massima n. 2)
Qualora le parti processuali chiedano l'applicazione della pena, ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p., del tutto prescindendo da uno dei reati contestati — nella specie la pena era stata patteggiata solo per il reato di costruzione abusiva e non per la realizzazione di essa in località sismica senza l'autorizzazione —, se il Pretore aderisca alla richiesta ed applichi la pena concordata, anch'egli prescindendo dalla violazione antisismica, ed il P.M. impugni la sentenza non per la mancata presa in considerazione di quest'ultima violazione, ma solo per l'omesso ordine di demolizione, non si forma il giudicato, e la sentenza non diviene intangibile da parte della Corte di cassazione, per il reato restato fuori dal patto, fuori dalla motivazione nonché dal dispositivo della sentenza, fuori dall'impugnazione. Ciò tenuto conto dell'assoluta radicalità del vizio, che si risolve nella disapplicazione non solo delle norme del codice di procedura penale (art. 50 — azione penale obbligatoria ed irretrattabile; artt. 444 e segg. - patteggiamento sulla pena e non sulle imputazioni), ma dell'art. 112 della Costituzione e cioè del principio di obbligatorietà (e di irretrattabilità) dell'azione penale. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio della sentenza con ordine di trasmissione degli atti al Pretore).