(massima n. 1)
Il procedimento di appello celebrato in camera di consiglio è disciplinato dall'art. 127 c.p.p.: ne consegue che, non prevedendo tale norma la presenza obbligatoria delle parti, l'irritualità della notificazione della citazione non produce una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., ma una nullità che, se non tempestivamente dedotta al momento della verifica della regolare costituzione delle parti, è sanata ai sensi dell'art. 184 comma primo, c.p.p.