(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione dei terreni ricompresi nel demanio per la loro contiguitą a corsi d'acqua pubblici, opera il principio per cui l'estensione dell'alveo, suscettibile di detta ricomprensione, deve essere determinata con riferimento alle piene ordinarie, senza tenere conto del perturbamento determinato da cause eccezionali.