(massima n. 2)
La natura demaniale di un bene non costituisce ostacolo giuridico nè alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, nè alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti. Ne consegue che, qualora sia accertato, attraverso la complessiva interpretazione —riservata al giudice di merito — del titolo costitutivo (cioè dell'atto di concessione), che è stato conferito al privato un diritto reale di godimento su un immobile demaniale, l'atto con cui quest'ultimo alieni tale diritto è soggetto ad INVIM, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (nel testo, applicabile ratione temporis sostituito dall'art. 24 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154).