(massima n. 1)
Mentre il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale. Pertanto, perché l'arenile sia compreso nel demanio marittimo non è sufficiente che sia derivato dall'abbandono del mare, ma è necessario che non abbia perso l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare. L'accertamento di tale circostanza in giudizio deve essere effettuato con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, liberamente apprezzabili dal giudice. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la natura demaniale di un terreno sulla scorta della descrizione dei luoghi contenuta in una consulenza tecnica d'ufficio, avvalorata da un verbale di delimitazione della zona del demanio marittimo, pur non approvato dal direttore marittimo, dal quale risultava che detto terreno non apparteneva al demanio).