(massima n. 2)
Il tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertà personale, non può annullare gli stessi per difetto di motivazione, ma deve invece, nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, provvedere a completare la motivazione, integrandola in tutto o in parte. Pertanto il giudice di appello, una volta denunziata una nullità per carenza di motivazione, non può limitarsi a rilevare tale carenza ma, nell'ambito delle questioni decise dal provvedimento impugnato, deve riesaminare l'oggetto della decisione, ovviando con la sua pronuncia alle lacune del provvedimento stesso, rientrando ciò nei suoi poteri-dovere di giudice del gravame.