(massima n. 2)
In materia di misure cautelari personali, la scelta del rimedio per saltum circoscrive ulteriormente l'ambito delle censure proponibili. Non soltanto nel senso che l'unico motivo di annullamento deducibile si incentra nella violazione dell'art. 292, secondo comma, c.p.p. che, per essere rilevabile in sede di legittimità, deve tuttavia rientrare nelle previsioni dell'art. 606, primo comma, lettera e), ma anche nel senso che il ricorso diretto, in quanto alternativo al riesame, deve avere ad oggetto i soli requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità; secondo uno schema che se, da un lato, precludendo ogni intervento del tribunale della libertà, rende impossibile qualsiasi integrazione — anche in funzione «sanante» — dell'ordinanza genetica della misura, circoscrive, al contempo, l'area delle censure proponibili e, dunque, anche l'ambito della verifica di legittimità demandata alla Corte Suprema.