(massima n. 3)
Qualora sia stata revocata dal giudice, prima della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 292, secondo comma, lett. d), c.p.p. la misura cautelare disposta al fine di garantire l'acquisizione e la genuinità delle prove, il giudice dell'impugnazione ben può ripristinare la misura revocata senza che a ciò sia di ostacolo l'ormai intervenuto decorso di un complessivo lasso di tempo pari alla durata della misura inizialmente fissata, sempre che ritenga ancora sussistenti le predette esigenze cautelari e vi sia effettiva permanenza delle condizioni di applicabilità della cautela. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del tribunale della libertà che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva ripristinato la misura cautelare adottata per la salvaguardia delle esigenze probatorie e quindi revocata prima della scadenza del termine, ordinandone l'applicazione per il residuo periodo originariamente fissato).