(massima n. 2)
Il contenuto di conversazioni intercettate può essere provato soltanto mediante l'acquisizione delle relative trascrizioni, per cui è da considerare illegittima la deposizione testimoniale nella quale si riferisca di fatti emergenti da dette conversazioni, la cui trascrizione non sia stata acquisita. (Pertanto, nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile per difetto d'interesse la relativa censura, posto che i fatti riferiti emergevano anche da altra fonte e, segnatamente, dall'acquisita copia di una ordinanza cautelare).