(massima n. 1)
Poiché il diritto agli alimenti č legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilitā da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attivitā lavorativa, deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invaliditā al lavoro per incapacitā fisica, e la impossibilitā, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di alimenti della moglie, cui era stata addebitata la separazione, sul presupposto che la medesima, oltre a disporre di beni redditizi, era in grado, per etā e salute, di svolgere attivitā contadina, di agevole accesso e confacente alle sue condizioni sociali ed abitudini di vita).