(massima n. 1)
Qualora sussista discrasia tra l'esito della ricognizione fotografica eseguita dinanzi alla polizia giudiziaria e quello della ricognizione personale esperita nel corso del dibattimento, la possibilità di ritenere prevalente il primo sul secondo è subordinata alla ricorrenza delle condizioni indicate nell'art. 500, comma 4, c.p.p., e cioè alla sussistenza di elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché non deponga ovvero deponga il falso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, a fronte dei concreti elementi emersi e consistenti nella circostanza che il giudizio di primo grado si era svolto ad oltre due anni dai fatti e che l'imputato aveva un fratello gemello omozigote, fosse carente la motivazione limitatasi ad affermare che «per le modalità della deposizione risulta certo che la parte lesa era intimorita»).