(massima n. 1)
La prodigalitą, giustificativa dell'inabilitazione della persona a norma dell'art. 415 secondo comma c.c., ricorre qualora il ripetersi di spese disordinate, nonché sproporzionate alla consistenza patrimoniale della persona medesima, sia ricollegabile non a mera cattiva amministrazione, ovvero incapacitą di impostare e trattare vantaggiosamente i propri affari, ma bensģ ad una alterazione mentale, che escluda o riduca notevolmente la capacitą di valutare il denaro, di risolvere problemi anche semplici di amministrazione, di cogliere il pregiudizio conseguente allo sperpero delle proprie sostanze.