(massima n. 2)
La disposizione di cui all'art. 157, comma 3, c.p.p., per la quale in caso di notificazione a mani del portiere o del suo sostituto l'ufficiale giudiziario deve dare notizia dell'avvenuta notificazione al destinatario dell'atto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si applica, in virtł del rinvio contenuto nell'art. 167 c.p.p., anche alle notificazioni a soggetti diversi dell'imputato, e quindi al difensore. (Mass. redaz.).