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Articolo 167 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notificazioni ad altri soggetti

Dispositivo dell'art. 167 Codice di procedura penale

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.
(1) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. t) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il testo, nella sua formulazione previgente, era il seguente: "Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149".

Ratio Legis

A chiusura del sistema delle notificazioni, il legislatore disciplina le modalità di notifica degli atti ai soggetti diversi da quelli già indicati nelle norme precedenti all’art. 167 c.p.p.

Spiegazione dell'art. 167 Codice di procedura penale

L’art. 167 c.p.p. disciplina le modalità di notificazione a soggetti non ancora considerati dagli articoli precedenti: cioè, difensori, testimoni, interpreti, periti, consulenti tecnici, custodi di cose sequestrate, procuratori e curatori speciali.

La disposizione è stata rivista dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) con lo scopo di adeguare la sua disciplina al nuovo principio generale del processo telematico.

Attualmente, l’art. 167 c.p.p. stabilisce che le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti devono essere effettuate con modalità telematica ai sensi del comma 1 dell’art. 148 del c.p.p..
Però, nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 148 del c.p.p. (mancanza, impossibilità o inidoneità del domicilio digitale), si seguono le regole stabilite dall’art. 157 del c.p.p. per la prima notifica all’imputato non detenuto: le notificazioni ai soggetti diversi da quelli già indicati devono essere fatte a norma dell’art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p.:
  • ai sensi del comma 1 dell’art. 157 del c.p.p., l’ufficiale giudiziario effettua la notifica a mani proprie. Se non è possibile la consegna a mani proprie, la notifica deve essere fatta presso la casa di abitazione o sul luogo di lavoro (consegnando l'atto anche a persona diversa dal destinatario, il quale sia idoneo a ricevere la notifica come, ad es., il convivente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci);
  • per il comma 2 dell’art. 157 del c.p.p., quando l’abitazione abituale e luogo di lavoro non sono conosciuti, la notifica va fatta nel luogo ove la persona ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a chi conviva lì, al portiere o a chi ne fa le veci;
  • ai sensi del comma 3 dell’art. 157 del c.p.p., in entrambi i casi, il portiere (o chi ne fa le veci) sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario deve darne notizia al destinatario con lettera raccomandata A/R;
  • poi, ai sensi del comma 4, la copia dell’atto non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere;
  • se sono disposte nuove ulteriori ricerche e queste non danno esito positivo, il comma 8 dell’art. 157 del c.p.p. stabilisce che la notifica sia effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale ove la persona ha l’abituale residenza o lavoro, con affissione dell'avviso di deposito alla porta della casa di abitazione o del luogo di lavoro. Inoltre, l'ufficiale giudiziario invia copia dell’atto, con la relativa annotazione sull’originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata A/R nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’imputato.
La norma conclude precisando che, nei casi di impossibilità di notifica telematica, l’art. 157 del c.p.p. si applica, salvo i casi di urgenza previsti dall’art. 149 del c.p.p. nei quali è possibile la notifica tramite telefono o telegrafo.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La modifica innova la disposizione dell’art. 167, che rappresenta la norma di chiusura del sistema delle notificazioni e con la quale si disciplinano le modalità con cui devono essere effettuate le notificazioni degli atti a quelle persone che, pur partecipi del processo penale, non sono state indicate in modo espresso in nessun'altra disposizione normativa, specificando, in conformità con il principio della legge delega, che anche per le suddette persone dovrà, ove possibile, essere previamente esperita la notifica per via telematica.

Massime relative all'art. 167 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 36634/2005

In caso di notifica di atti al difensore dell'imputato eseguita con consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci, l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che la prescrizione di cui all'art. 157, comma terzo, c.p.p. si applica anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall'imputato (art. 167 c.p.p.).

Cass. pen. n. 11792/1993

Poiché l'art. 167 c.p.p. prescrive che per le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si osservano le disposizioni dell'art. 157 stesso codice, le notifiche al difensore dell'imputato non devono essere obbligatoriamente effettuate presso lo studio del difensore stesso.

Cass. pen. n. 2338/1992

Nel procedimento per la convalida dell'arresto, dominato da una specialissima urgenza che richiede conseguentemente una procedura di estrema semplicità e praticità, il giudice, ove il difensore di fiducia dell'arrestato non risulti prontamente reperibile, deve, senza ulteriori tentativi di notifica dell'avviso e senza che si faccia luogo agli incombenti, necessariamente non solleciti, di cui all'art. 157, ottavo comma, c.p.p., richiamato dall'art. 167 dello stesso codice, può e deve designare un difensore di ufficio immediatamente reperibile.

Cass. pen. n. 3171/1992

L'avvenuta notificazione al difensore di fiducia, residente fuori circoscrizione, dell'avviso di fissazione di udienza di discussione della richiesta di riesame su provvedimento cautelare personale, attesa la ristrettezza e perentorietà dei termini, può essere provata anche mediante fonogramma spedito dall'ufficiale giudiziario, dal quale risultino gli elementi essenziali della notificazione, quali, oltre l'organo procedente, la data, il luogo, la persona del consegnatario e il rapporto tra costui e il destinatario dell'avviso.

Cass. pen. n. 645/1992

Principio generale in materia di notificazione di atti ed avvisi al difensore è che la stessa sia effettuata, ai sensi degli artt. 167 e 157 c.p.p., mediante consegna di copia alla persona e, nei casi di urgenza, ai sensi dell'art. 149 stesso codice. La previsione di cui all'art. 65, secondo comma, att. costituisce, perciò, una deroga al detto principio (introdotta al fine di rendere più agevoli i rapporti tra l'ufficio giudiziario ed il difensore non domiciliato nella circoscrizione) onde va interpretata restrittivamente e comunque non oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che nel corso delle indagini preliminari la notifica dell'avviso dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. al difensore non domiciliato nella circoscrizione del giudice che procede, non può essere fatta presso il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati se non siano decorsi i cinque giorni dalla nomina del difensore, salvo che questi abbia eletto il domicilio prima di tale termine.

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