(massima n. 2)
Nell'attuale regime processuale in cassazione non č consentito il deposito di nuovi documenti, ad eccezione del caso in cui essi riguardino fatti sopravvenuti, non prospettabili in precedenza. Il nuovo codice di rito all'art. 610, che disciplina l'attivitą difensiva a seguito della ricezione degli avvisi d'udienza, non riproduce il testo del previgente art. 533, che prevedeva per il difensore la possibilitą di «presentare nuovi documenti».