(massima n. 1)
Ai fini della qualificazione di un atto come «irripetibile» occorre aver riguardo alla natura e alle caratteristiche peculiari dell'atto stesso, e non alla sua documentazione, che ne costituisce un momento logicamente o cronologicamente distinto. Ne deriva che rientrano nel novero degli atti irripetibili quelli mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione (poco importa se seguita o meno da provvedimenti coercitivi, personali o reali), di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, sì da risultare suscettibili di essere, in seguito, soltanto riferiti e descritti. Il fatto che poi la documentazione a tal fine redatta non abbia i requisiti formali del «verbale» non è, di per sé, causa di nullità o di inutilizzabilità dell'atto, sempre che non facciano difetto i requisiti sostanziali, da individuarsi essenzialmente (anche alla luce di quanto dispone l'art. 142 c.p.p. in tema di causa di nullità dei verbali), nella stretta contiguità spazio-temporale (compatibile con l'esigenza della pratica), fra la constatazione dei fatti e la formazione di detta documentazione, nonché nella certa provenienza di quest'ultima, attestata da apposita sottoscrizione, dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore. (Nella specie, in applicazione di detti principi, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto utilizzabile, ai fini del decidere, una informativa di reato in cui si riferiva che, nella tarda serata del giorno precedente, un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di P.S. era stato notato fuori della propria abitazione in orario non consentito).