(massima n. 1)
La mancanza totale o la mera apparenza della motivazione nelle ordinanze di riesame relative a misure cautelari reali, poiché configura una violazione della norma di cui all'art. 125 c.p.p. che prescrive la motivazione a pena di nullità, determina un vizio di legittimità del provvedimento, che può essere dedotto in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), senza venire a contrasto con la disposizione di cui all'art. 325 c.p.p. che limita il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge e lo esclude per vizi motivazionali.