(massima n. 1)
Quando il provvedimento del giudice emesso in forma di ordinanza non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di forma che di sostanza, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitivitą ed č soggetto ad impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi irrevocabile una volta che sia decorso il termine per l'impugnazione o questa sia stata respinta; la revocabilitą di una ordinanza č dunque correlata alla situazione giuridica su cui il provvedimento incide e deve essere esclusa tutte le volte in cui ha il carattere della definitivitą, come nelle ipotesi di ordinanza emessa dal giudice all'esito del procedimento di esecuzione in cui l'esaurimento della situazione considerata impedisce la riproponibilitą delle questioni decise; eventuali elementi nuovi che incidano su una situazione esecutiva in atto possono essere solo condizione per un nuovo incidente di esecuzione. (Nella specie la Corte ha confermato la dichiarazione di inammissibilitą della richiesta di revoca, avanzata dalle parti civili gią costituite, di un'ordinanza che, in presenza di una pluralitą di giudicati, aveva disposto l'esecuzione della sentenza di assoluzione).