(massima n. 2)
Il termine «indizi» ha valore e significato diversi secondo che con esso si faccia riferimento agli elementi di prova necessari per affermare la responsabilità di un soggetto in ordine ai reati ascrittigli, ovvero a quelli legittimanti una misura cautelare personale. Nel primo caso per indizi si intendono le prove logiche, attraverso le quali da un fatto certo si risale, per massime di comune esperienza, ad uno incerto, mentre nel secondo caso la parola «indizi» fa riferimento anche alle prove dirette che, al pari di quelle indirette, devono essere tali da far apparire probabile la responsabilità dell'indagato in ordine al fatto o ai fatti per i quali si procede. L'indizio richiesto dall'art. 273 c.p.p. ai fini dell'adozione di misura cautelare non coincide con quello di cui all'art. 192 comma secondo stesso codice che indica i criteri di valutazione della prova logica indiziaria, in quanto la prima di tali disposizioni non richiede anche l'univocità e la convergenza dei dati indizianti, bensì soltanto la gravità di essi. Il concetto di gravità dell'indizio non può identificarsi con quello di sufficienza da cui si distingue sia qualitativamente, sia quantitativamente in quanto postula l'obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti che, nel loro complesso, debbono essere, per la loro convergenza, tali da consentire di pervenire a un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, sia di alta probabilità dell'attribuibilità del reato all'indagato.