(massima n. 1)
L'ordinanza di revoca del provvedimento con il quale era stata disposta la sospensione del processo è provvedimento meramente ordinatorio, la cui mancanza di motivazione non è causa di nullità, essendo sufficiente che il giudice esponga le ragioni della decisione, che hanno determinato la revoca della precedente ordinanza sospensiva nella motivazione della sentenza: ed invero si tratta di provvedimento funzionale alla decisione di merito, sicché del medesimo, contrariamente ad altri tipi di ordinanza aventi effetti separati da detto giudizio, può darsene congrua motivazione in uno con la sentenza. (Nella specie l'ordinanza di revoca era stata emessa nel giudizio camerale di impugnazione di sentenza di primo grado pronunciata con rito abbreviato).