(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, diversamente da quando sono soggette a vincolo le «cose pertinenti al reato», non č necessario, allorché il sequestro riguarda cose che assumono la qualifica di «corpo di reato», che si provveda a una specifica motivazione circa la necessitą del sequestro stesso in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la qualitą di corpo del reato comporta l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra le cose e l'illecito penale e di una conseguente necessaria efficacia probatoria diretta, a meno che non vengano mosse specifiche e motivate contestazioni circa la fondatezza e la necessitą della misura. (Nell'affermare tale principio la Corte ha rigettato il ricorso nei confronti di ordinanza confermatoria del sequestro di corpo di reato che si limitava a motivare che esso «in concreto, appare necessario per l'accertamento dei fatti»).