(massima n. 1)
L'ordinanza, a differenza della sentenza, i cui requisiti sono fissati nell'art. 546 c.p.p., č un importante provvedimento a forma libera. All'uopo č sufficiente che sia chiaramente individuabile l'autoritā che l'ha pronunciata e la persona alla quale si riferisce; la concisa esposizione della motivazione di fatto e di diritto; il dispositivo, ricavabile dall'intero testo del documento; la data e la sottoscrizione del giudice. Al fine di individuare il soggetto al quale si riferisce, l'indicazione delle generalitā, pur essendo certamente opportuna, non č tuttavia indispensabile, potendo essere desunta anche da altri elementi, quali la specificazione del numero del ruolo.