(massima n. 1)
La illeggibilitā della sottoscrizione di ordinanza da parte del giudice non č causa di nullitā dell'atto non rilevando, ai fini della validitā formale dello stesso, l'identificazione, tramite la sottoscrizione, della persona fisica del giudice, peraltro agevolmente individuabile tramite i registri esistenti presso la cancelleria.