(massima n. 1)
Il giudice penale che abbia concorso, in camera di consiglio, alla deliberazione collegiale non può essere richiesto — trattandosi di attività coperta da segreto di ufficio — di deporre come testimone in merito al relativo procedimento di formazione (e, se richiesto, ha l'obbligo di astenersi), limitatamente alle opinioni e ai voti espressi dai singoli componenti del collegio, salvo il sindacato del giudice che procede circa l'effettiva pertinenza della domanda formulata alle circostanze coperte da segreto. Ne consegue che la testimonianza eventualmente resa, poiché acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge, è inutilizzabile. (Fattispecie relativa a imputazione di concorso c.d. «esterno» in associazione di tipo mafioso).