(massima n. 2)
La riforma introdotta con la L. 8 agosto 1995, n. 332 (art. 9, comma primo), avendo lasciato inalterati i commi sesto e nono dell'art. 309 c.p.p., non ha arrecato mutamenti per quel che concerne i poteri del «tribunale della libertà» investito della richiesta di riesame, il quale, anche anteriormente, poteva rilevare la nullità dell'ordinanza cautelare impositiva a prescindere dalle censure fatte valere con la richiesta, come poteva confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. L'innovazione legislativa non può rilevare se non relativamente ai gravami di tipo devolutivo, rispetto ai quali soltanto può porsi l'esigenza di un potere demolitorio da esercitarsi di ufficio. Più in particolare, con riferimento ai gravami nei confronti del provvedimento impositivo, esclusivamente con riguardo all'unico mezzo di impugnazione alternativo al riesame, cioè al ricorso per cassazione per saltum (a differenza di quanto deve ritenersi per l'ordinario ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal tribunale in sede di riesame), qualora il vizio non abbia formato oggetto di censura, potendo la cassazione — ex officio — annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, per violazione dell'art. 292, comma secondo, c.p.p.