(massima n. 1)
La congruità o meno della motivazione di un provvedimento giurisdizionale non può dipendere dal fatto che il giudice abbia o non abbia usato le parole usate dal legislatore, dovendosi invece aver riguardo solo al fatto che egli abbia o meno indicato elementi di prova o indizi aventi le caratteristiche richieste dalla legge. (Nella specie, sulla scorta di tale principio, è stata ritenuta la validità, sotto il profilo motivazionale, di un provvedimento in materia de libertate in cui, pur affermandosi la necessità di verificare la sussistenza dei «gravi indizi di colpevolezza», si erano poi talvolta definiti tali indizi come «sufficienti»).