(massima n. 1)
L'esistenza di vizi formali concernenti l'indicazione del giudice non č causa di nullitą quando dal contesto e dal contenuto del provvedimento risulti chiaramente identificabile il giudice che lo ha emesso. (Nella fattispecie la Corte Suprema ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che, da un timbro erroneamente apposto nell'intestazione e nella sottoscrizione dell'atto, risultasse l'indicazione di «pretore», essendo agevolmente identificabile da una serie di elementi univoci numero di registro generale, intestazione dello stampato, ecc. il diverso organo giudiziario che lo aveva emesso).