(massima n. 1)
Poiché la costituzione di parte civile, secondo l'espressa previsione dell'art. 76 c.p.p., «produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo», questa, una volta ammessa, ha diritto di partecipare a tutte le fasi successive del procedimento, ed anche quando non abbia interposto appello, ma si sia affidata all'impugnazione proposta dagli organi del P.M., č legittimata a costituirsi in appello e a vedersi riconoscere il risarcimento del danno in caso di condanna.