(massima n. 1)
Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato; ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione de qua.