(massima n. 1)
L'art. 75, primo comma, c.p.p., secondo cui l'esercizio della facoltā di trasferire nel processo penale l'azione civile proposta davanti al giudice civile a seguito della costituzione di parte civile, comporta rinuncia agli atti del giudizio civile, con effetto immediato e definitivo, regola unicamente i trasferimenti dell'azione civile nel processo penale effettuati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, trattandosi di norma processuale modificativa degli effetti della suddetta facoltā. Pertanto, qualora la costituzione di parte civile ed il conseguente trasferimento dell'azione sia avvenuto nella vigenza del codice di procedura penale abrogato, č applicabile l'art. 24 di tale codice, in base al quale dal trasferimento dell'azione derivava solo un temporaneo ostacolo all'esercizio della giurisdizione del giudice civile sull'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno, con la conseguenza del suo venir meno e del ripristino della giurisdizione del giudice civile ove il procedimento penale venga definito con una sentenza irrevocabile di proscioglimento per amnistia. (Nella specie, intervenuta dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).