(massima n. 1)
Nell'ipotesi di reiterazione di istanza di rimessione del processo, analoga ad una richiesta già dichiarata inammissibile, il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio, ai sensi del comma primo dell'art. 47 c.p.p., anche in pendenza della pronuncia che decida sull'inammissibilità o il rigetto della proposta. (Fattispecie in cui la Corte ha sottolineato come tale interpretazione appaia conforme alla modifica normativa introdotta con la legge n. 248 del 2002, in quanto diretta a contrastare l'uso strumentale della richiesta di rimessione per fini pretestuosi e la conseguente possibilità di determinare per l'imputato la paralisi del procedimento).