(massima n. 1)
Nel procedimento di cui all'art. 250 quarto comma c.c., promosso dal genitore che intenda riconoscere il figlio infrasedicenne per superare l'opposizione dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, la sentenza del tribunale per i minorenni è impugnabile non con reclamo alla corte d'appello, sezione per i minorenni, ma con citazione in appello ad udienza fissa davanti alla sezione medesima, la quale va notificata nei termini previsti dagli artt. 325 ss. c.p.c. ed introduce un procedimento di gravame soggetto al rito ordinario (anche per quanto riguarda i termini di comparizione), tenuto conto che le disposizioni dell'art. 38 terzo e quarto comma disp. att. c.c. prevedono il rito camerale ed il reclamo per i suoi procedimenti di volontaria giurisdizione, mentre quello suddetto ha natura contenziosa. Peraltro, nel caso di proposizione di reclamo, anziché d'appello, nonché di trattazione e definizione del procedimento di secondo grado con rito camerale, deve escludersi il verificarsi di nullità, qualora il ricorso introduttivo risulti notificato (con il decreto di fissazione dell'udienza) entro il termine d'impugnazione, sia inoltre rispettato il termine di comparizione, ovvero la sua inosservanza sia sanata dalla comparizione della controparte con l'assistenza di difensore (da considerarsi equivalente alla costituzione in giudizio), e, infine, non si deduca e dimostri una concreta lesione del diritto di difesa per effetto dell'erronea adozione del rito camerale.