(massima n. 2)
I limiti della cognizione della Corte di cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 c.p.p. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e), e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità.