(massima n. 1)
In tema di condominio di edifici, poiché l'uso delle cose comuni č in funzione del godimento delle parti di proprietą esclusiva, la maggiore o minore comoditą di uso, cui fa riferimento l'art. 1119 c.c. ai fini della divisibilitą delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all'originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalitą piuttosto che nella sua materialitą, anche attraverso il raffronto fra le utilitą che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilitą che ne ricaverebbero dopo la divisione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, con motivazione ritenuta congrua, aveva disposto lo scioglimento del condominio relativamente al giardino circostante l'edificio, alla soffitta ed allo scantinato della casa, e deciso di non procedere, invece, alla divisione della terrazza comune).