(massima n. 1)
L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilitą di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operativitą, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontą del "de cuius", sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilitą di esso al testatore.