(massima n. 1)
In tema di divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, il conguaglio posto a carico di uno dei condividenti inerisce alle operazioni divisionali e non costituisce un capo autonomo della sentenza dichiarativa della divisione. Ne consegue che l'importo del conguaglio diventa definitivo soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza e, pertanto, qualora quello fra i coniugi che ne sia onerato ne offra il pagamento all'altro e questi lo rifiuti, si debbano ritenere insussistenti i presupposti di un'offerta valida agli effetti dell'art. 1206 c.c., in quanto difetta la certezza della somma dovuta. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito d'appello che aveva confermato quella di primo grado, la quale aveva ritenuto valida l'offerta — nella specie eseguita in forma reale —, ed ha deciso nel merito rigettando la domanda di convalida dell'offerta).