(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare, il titolo esecutivo indica il risultato che deve essere raggiunto e l'ordinanza di cui all'art. 612 c.p.c. stabilisce le modalitą di ottenimento del medesimo. Ne consegue che, qualora la realizzazione del risultato richieda il rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti da parte della P.A., che si pongano come elementi strumentali al conseguimento del risultato indicato nel titolo, il giudice dell'esecuzione ha il potere di richiederli, collocandosi tale richiesta nella fase esecutiva dell'attuazione del diritto sostanziale riconosciuto con il titolo esecutivo, e solo nel caso, in cui, se richiesto, la P.A. non rilasci il provvedimento necessario, il diritto dell'esecutante si converte in quello ad essere risarcito del correlativo danno. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza di rigetto di un'opposizione qualificata come agli atti esecutivi avverso l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto l'insussistenza della necessitą di chiedere il rilascio di una concessione edilizia trattandosi della realizzazione di un titolo esecutivo riconducibile ad una sentenza di condanna della ricorrente alla demolizione di opere edificate in violazione delle distanze tra costruzioni, senza che, peraltro, l'impossibilitą di procedere alle opere indicate nella suddetta ordinanza per mancanza di concessione da parte della P.A. fosse stata prospettata allo stesso giudice dell'esecuzione e avesse costituto oggetto di specifica contestazione, idoneamente dimostrata, in sede oppositiva).