(massima n. 1)
La fideiussione, prestata da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, č valida ed efficace, indipendentemente dall'inerenza del rapporto ai beni comuni, ed altresė a prescindere dalla sua qualificabilitā come atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, ferma restando, in entrambi i casi, l'assoggettamento dei beni della comunione alle ragioni del creditore nei limiti della quota di detto coniuge.