(massima n. 1)
Per giustificare, mediante l'esercizio dell'azione surrogatoria prevista dall'art. 2900 c.c., la sostituzione del creditore nell'esercizio delle azioni di cui è titolare il debitore, non è sufficiente che questi trascuri la realizzazione dei suoi diritti, ma occorre altresì che la sua inerzia possa avere riflessi negativi sulla garanzia che, a norma dell'art. 2740 c.c., il patrimonio del debitore costituisce per il creditori: occorre, cioè, un interesse specifico, determinato dal pregiudizio cui possa derivare alle ragioni del creditore, essendo in definitiva l'azione surrogatoria diretta a tutelare il diritto di quest'ultimo contro il pericolo dell'insolvenza del suo debitore.