Cassazione civileSez. Isentenza n. 3266del 29 ottobre 1974
(1 massima)
(massima n. 1)
Ancorché la cosa data in pegno sia, per sua natura, infruttifera, la prelazione del creditore si estende, ai sensi dell'art. 2791 c.c., agli interessi della somma ricavata in sede di vendita anticipata della cosa stessa.