(massima n. 1)
A norma dell'art. 179 lett. f) c.c., non fanno parte della comunione tra coniugi i beni acquistati con la permuta di altri beni personali rientranti nelle categorie indicate dalla detta norma, essendo del tutto irrilevante che, in mancanza dell'altro coniuge, nell'atto sia stata omessa la dichiarazione bilaterale di esclusione che, prevista dall'ultimo comma del citato art. 179, č necessaria solo quando il coniuge partecipi alla stipulazione, e manchi l'attestazione della provenienza personale del corrispettivo prevista dall'art. 179 lett. f), richiesta solo quando č obiettivamente incerto se l'acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denaro o di beni personali.