(massima n. 1)
Il n. 5 bis introdotto dall'articolo 18, n. 2, della L. 31 gennaio 1992, n. 59, prescindendo dal lavoro dei soci e dalla sua prevalenza sul capitale investito, tutela l'attivitą della cooperativa in sé considerata, garantendo, nei limiti del possibile, l'effettivo incasso dei corrispettivi conseguenti a tali attivitą. Di conseguenza irrilevante deve ritenersi ogni valutazione in ordine alla produzione e lavoro che caratterizza il privilegio di cui al n. 5, dovendosi al contrario esaminare e accertare se il credito, in riferimento al quale si invoca il privilegio, sia conseguente alla vendita di prodotti che i consorzi abbiano ricevuto dalle cooperative agricole consorziate, per la loro commercializzazione, o che abbiano provveduto a trasformare.