(massima n. 1)
In tema di crediti privilegiati in favore delle cooperative agricole, in relazione al riconosciuto rango privilegiato dei crediti delle cooperative agricole per i corrispettivi i della vendita dei prodotti, avvenuto attraverso l'introduzione, nell'art. 2751 bis c.c., delle disposizioni contenute il numero 5 bis (ex art. 18, comma secondo, della legge n. 59 del 1992) la seconda parte della disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 44 del 1994, che estende il privilegio a tali crediti, anche se sorti prima dell'entrata in vigore della legge n. 59 del 1992, va interpretata nel senso che il riconoscimento del privilegio riguarda anche i crediti gią insinuati al passivo del fallimento prima dell'entrata in vigore della legge del 1992, a condizione che la procedura concorsuale sia ancora in corso alla data di vigenza della legge stessa, ossia che non si sia gią conclusa la ripartizione finale dell'attivo. (Nell'enunciare tale principio la Corte ha affermato che l'interpretazione proposta trova riscontro anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 1983, che aveva esaminato una disposizione analoga a quella indicata).