(massima n. 1)
La causa, intanto privilegia il credito, in quanto sussistano, in concreto, le ragioni per accordare il trattamento preferenziale che, per contro, non ha ragion d'essere non solo quando si è del tutto fuori dello schema tipico previsto dal legislatore, ma anche quando allo schema tipico previsto in astratto non corrispondono, in concreto, quelle caratteristiche del credito che hanno determinato, in sede di formazione della norma, il trattamento preferenziale in ragione della causa del credito. Pertanto, la presenza di elementi propri della cooperativa di produzione e lavoro non è risolutiva ai fini dell'attribuzione del privilegio di cui al n. 5 dell'art. 2751 bis c.c. per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, se detti elementi non abbiano la prevalenza sugli altri dati caratterizzanti la cooperativa sicché resti, in concreto, protetta la causa del credito, secondo le scelte del legislatore. (Nella specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la natura privilegiata di un credito di una cooperativa di produzione e lavoro per il fatto che utilizzazione del capitale finanziario accumulato e del lavoro dei non soci risultava preponderante rispetto alla attività degli associati).